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CONDIZIONI GENERALI


DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

Ai sensi dell’art. 6 del D.L. 111/95 i clienti hanno diritto di ricevere copia del contratto di compravendita del pacchetto turistico

 1)    PREMESSA, NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO:

Ai sensi dell’art. 2 n. 1 decreto legislativo 111/95 di attuazione della Direttiva  90/314/CEE: i  pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti ”tutto compreso”, risultanti dalla combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

trasporto;

alloggio;

servizio turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)… che costituiscano parte significativa del “Pacchetto turistico” .

 2) FONTI LEGISLATIVE:

Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l’offerta di un pacchetto turistico, e’ regolato,  oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al Cliente.  Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in  territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché dal sovracitato Decreto Legislativo 111/95.

 3) PRENOTAZIONI:

La domanda di prenotazione  dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L’accettazione della prenotazione è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con  conseguente conclusione del contratto, solo nel momento e nel luogo dal quale l’organizzatore  invierà conferma scritta anche a mezzo sistema telematico.

L'agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell'art.6 del Decr. Legisl. 111/95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Si dà atto che l'agenzia di viaggio venditrice ha nei confronti dell'organizzatore, la veste giuridica di intermediario ai sensi dell'art. 1.3 della CCV oltre che di Venditore ex. art. 4 del Decreto Legislativo. 111/1995, acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo Cliente mandante. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

 4) PAGAMENTI:

Alla conferma della prenotazione o all’atto della richiesta impegnativa dovranno essere versati la quota d’iscrizione e la caparra pari al 30%. Il saldo dovrà essere versato almeno 25 giorni prima dell’inizio del viaggio.  Per le prenotazioni  in epoca successiva  alla data sopraindicata, l’intero ammontare dovrà essere versato all’atto della prenotazione.

5) PREZZO:

Il prezzo del pacchetto turistico  è determinato  nel contratto. Esso potrà essere  aumentato  fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in seguito a variazioni di :

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;

- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse d’atterraggio, di sbarco o di - imbarco nei porti e negli aeroporti;

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi e al costo dei servizi in vigore alla data di pubblicazione del programma.

 6) RECESSO DEL CONSUMATORE:

Il cliente può  recedere dal contratto entro 7 giorni senza pagare il corrispettivo  del recesso di cui infra, nelle seguenti ipotesi:

-  aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente al  10%;

- modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto, ( per tale intendesi qualunque variazioni su elementi) oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente proposto dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza, e non accettato dal cliente.

-  Rifiuto  di partecipare al viaggio in conseguenza di  un grave inadempimento dell’Organizzatore. 

-  Impossibilità di partecipare al viaggio in conseguenza di fatto sopraggiunto non imputabile.

Nei casi di cui al precedente comma, il consumatore ha alternativamente diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico, di importo equivalente, oppure se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di importo inferiore con restituzione della differenza di prezzo, alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi lunedì/venerdì dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.   

Il Cliente  dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre 2 giorni lavorativi lunedì/venerdì dalla proposta di aumento o di modifica.

Se non verrà data nessuna comunicazione la proposta si intenderà accettata.

Al Cliente che receda dal contratto, al di fuori dai casi elencati precedentemente, sarà addebitato, oltre alla quota d’iscrizione, il corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle qui di seguito indicate:

Pacchetti turistici con servizi regolari di linea a tariffa normale, soggiorni in albergo, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera:

10% della quota di partecipazione sino a 15 giorni lavorativi lunedì/venerdì prima della partenza;

30% della quota di partecipazione sino a 3 giorni lavorativi lunedì/venerdì.

100% dopo tali termini.

Pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o IT o con voli speciali o noleggiati (sino a 5 ore di volo non-stop). Pacchetti turistici di gruppo con altri  mezzi di trasporto.

10% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi lunedì/venerdì prima della partenza;

30% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni lavorativi lunedì/venerdì prima della partenza;

50% della quota di partecipazione da 14 a 3 giorni lavorativi lunedì/venerdì.

Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di volo non-stop) e volo regolari a tariffa speciale o IT intercontinentali. Crociere marittime.  Pacchetti turistici, soggiorni in appartamenti, residence, ville e villaggi in formula affitto:

10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi lunedì/venerdì prima della partenza; 

30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni  lavorativi lunedì/venerdì prima della partenza;

50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni lavorativi lunedì/venerdì prima della partenza;

75% della quota di partecipazione da 9 a 3 giorni lavorativi lunedì/venerdì prima della partenza;

100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

Per tutte destinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di espatrio.

Nel caso di gruppi precostituiti:

- tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto;

- possibilità di cambiare il viaggio prenotato entro 7 giorni lavorativi lunedì/venerdì dalla partenza ad altro itinerario .

 7) ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE:

Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare alternativamente i diritti di cui al secondo comma del precedente art. e nelle modalità di cui al successivo 3°comma, sempre che l’annullamento non dipenda da fatto a lui imputabile. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo, nel programma fuori catalogo, sempre che tale annullamento sia stato comunicato nel termine, precedente la data della partenza ivi indicato.

Nel  caso in cui il viaggio non potesse effettuarsi per cause di forza maggiore non dipendenti dall’organizzazione (maltempo, scioperi, agitazioni, guerre, motivi politici, epidemie ecc…) verrà trattenuto il 10% delle spese del viaggio a titolo di parziale rimborso  delle quote di organizzazione sostenute.

 8) CHIARIMENTI IN MATERIA DI RECESSO

Gli effetti del recesso del consumatore o dell’annullamento del pacchetto turistico sono compiutamente disciplinati dai precedenti art. 6 e7 che sostanzialmente riproducono il disposto degli art. 12 e 13 del Decr. Legisl. 111/95. Pertanto esse rispettano il giusto equilibrio tra le parti contrattuali anche in virtù del dettaglio dell’art.1469 ter Cod. Civ. (introdotto dalla Legge.52796 di attuazione della Direttiva 93/13 CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori secondo cui “non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge.”)

 9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del contraente, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’Organizzatore venga rifiutata dal Consumatore per serie e giustificate ragioni, l’Organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10) SOSTITUZIONI

Il Cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

l’Organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni  lavorativi lunedì/venerdì  prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;

non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;

verrà quantificata preventivamente.

Il Cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere  la sola quota d’iscrizione , se prevista.

Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui al punto due del presente articolo.

11) SCIOPERI E SOSPENSIONE VOLI PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE CHIUSURA AEROPORTI:

Questi fatti costituiscono forza maggiore, e non sono quindi imputabili al vettore e all’organizzazione. Eventuali spese supplementari sostenute dal viaggiatore per tali saranno, quindi rimborsate.

Assistenza sanitaria compresa.

12) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI:

I partecipanti dovranno essere, muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza  delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.

I partecipanti saranno chiamati a rispondere a tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il Consumatore è tenuto a fornire all'Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il Consumatore comunicherà altresì per iscritto all'Organizzatore, all'atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità di viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA:

La sistemazione alberghiera, in assenza  di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche  Autorità  dei Paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall'Organizzatore in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità.

14) REGIME DI RESPONSABILITA':

L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al Consumatore qualora ci fosse un inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente sia che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento  è derivato da fatto del Consumatore ( ivi comprese iniziative autonome assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici), da caso fortuito, da forza maggiore,  ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, ragionevolmente prevedere o risolvere.

Il  Venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

15) LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli art. 1783 e seguenti commi; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell’ Organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo di “5.000 Franchi germinal per qualsiasi altro danno” previsto dall’art. 13 n°2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convezioni avesse a subire emendamenti o nuove convezioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.

16) OBBLIGO DI ASSISTENZA

L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del Consumatore per l’inadempimento da parte del Venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.

17) RECLAMI E RINUNCE

Il Consumatore, a pena di decadenza , ai sensi dell’art. 19 n.2° del Decreto Legislativo 111/95, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all’Organizzatore le difformità e i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro e non oltre 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l’Organizzatore deve prestare al consumatore l’assistenza richiesta dal precedente art.13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l’Organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del Consumatore.

18) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli Uffici dell’Organizzatore o del Venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

19) FONDO DI GARANZIA

E’ prevista l’istituzione presso la Presidenza del consiglio dei ministri di un Fondo nazionale di garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell’art. 21 decr.legisl.111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore per la tutela delle seguenti esigenze:

a) rimborso del prezzo versato;

b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.

Il fondo deve altresì fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 21 n° 5 decr.legisl.111/95.

20) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Di comune accordo ai sensi dell’art.29 CCV peraltro potrà essere previsto che le controversie nascenti dall’applicazione, interpretazione,esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un collegio Arbitrale composto da tanti arbitri quante sono le parti in causa più una che funge da Presidente del Tribunale ove ha sede legale il Tour Operator. Il Collegio arbitrale che ha sede nel luogo in cui ha sede legale il tour operator deciderà secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione.

21) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

a) Disposizioni normative.

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art 1, n°3 e n°6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.

b) Condizioni di contratto..

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3 1° comma; art.4; art. 6; art.7; art.8; art.9 1° comma; art.10; art.14 1°comma; art.15; art 17 . L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al  contratto di pacchetto turistico (organizzatore viaggio ecc)  va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto del contratto di vendita si singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'Art. 16 della L.269/98. "La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile,anche se gli stessi sono commessi all'estero".

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